Stupefacenti: una sostanza si dice stupefacente quando è
dotata di azione psicotropa e da abuso, tolleranza e dipendenza.
Le sostanze stupefacenti sono inserite nella tabella 7 della
Farmacopea. La tabella 7 è divisa a sua volta da 4 sotto tabelle, più la
tabella dei medicinali. Nella tabella dei medicinali abbiamo la suddivisione in
5 sezioni, dalla A alla E, ordinate in relazione al potenziale d’abuso, le
sostanze più a rischio d’abuso nella A, quelle a meno rischio nella E. I
medicinali inclusi nella sezione A necessitano di ricette a ricalco
ministeriale; le sezioni B,C e D ricette non ripetibili, la sezione E ricette
ripetibili.
Le sostanze incluse nella sezione A devono essere tenute in
un armadio chiuso a chiave, diverso dall’armadio dei veleni.
L’acquisto di sostanze presenti nelle tabelle degli
stupefacenti deve essere fatto tramite buoni d’acquisto. I buoni appartengono
ad un bollettario, rilasciato ai titolari o responsabili delle farmacie
dall’Ordine di Appartenenza. Per le farmacie l’uso del buono d’acquisto è
necessario per le sostanze e preparazioni delle sezioni A, B, C. I produttori
usano il buono d’acquisto anche per le sezioni D ed E. La farmacia può
rifornirsi dei prodotti delle sezioni D ed E senza buono d’acquisto. Il buono è
compilato in 4 copie: la prima rimane all’acquirente (la farmacia nel nostro
caso), le altre tre si inviano al cedente. Il cedente conserva la seconda
copia, la terza va inviata al Ministero della Sanità, Ufficio Stupefacenti, se
l’acquirente fosse una farmacia va inviata all’ASL entro 30 giorni dalla
consegna, questa operazione la effettua il cedente. La quarta copia è ritornata
all’acquirente, specificando i quantitativi consegnati obbligatoriamente se non
si evada completamente l’ordine. La quarta copia è il giustificativo per
caricare nel registro entrata uscita stupefacenti della farmacia. Non deve
accompagnare fisicamente la spedizione per forza. Il tempo di conservazione del
buono acquisto è pari a quella di conservazione del registro stupefacenti, 2
anni dall’ultima registrazione.
Al momento dell’emissione dell’ordine della fornitura il buono
d’acquisto va numerato, il primo gennaio di ogni anno si inizia una nuova
numerazione. La quantità richiesta e consegnata è indicata in peso o volume o
in numero di confezioni. L’ordine può essere evaso anche in caso di parziale
fornitura, mai per fornitura eccessiva. Nel caso la richiesta non possa essere
soddisfatta si restituisce il buono all’acquirente.
Per le procedure di reso uso i buoni d’acquisto, nel caso di
sostanze avariate o comunque non più commercializzabili. In questo caso il
farmacista comunica la quantità da restituire, il fornitore compila il proprio
buono d’acquisto, inviando la seconda e la terza copia, compilate. La farmacia
conserva la seconda copia come documento di scarico per due anni, la terza è
inviata dalla farmacia al Ministero della Sanità entro 30 giorni dal movimento.
Le farmacie devono avere un registro entrata-uscita
stupefacenti su cui annotare il carico e lo scarico delle sostanze e delle
preparazioni contenute nelle sezioni A, B, C. Il registro è vidimato in ogni
sua pagina dal responsabile dell’azienda sanitaria locale e dal responsabile
della farmacia. Può essere in relazione al movimento di stupefacenti della
farmacia, con più o meno pagine. Ogni pagina deve essere intestata ad una sola
sostanza come tale, o ad una preparazione con corrispettivo dosaggio, oppure
alla confezione e la registrazione dovrà essere fatta tenendo conto della dose
o delle confezioni. Alla fine di ogni pagina deve essere riportato il numero di
pagina dello stesso o di un altro registro sul quale si continua la
registrazione. Bisogna fare l’operazione tra i prodotti entrati ed usciti e
quindi la giacenza nel caso in cui non si continui nella pagina seguente la
registrazione. Si può dedicare un numero proporzionato di pagine ad una
sostanza in previsione al movimento previsto. Le registrazioni vanno eseguite
entro 48 ore dall’operazione. Al 31 Dicembre di ogni anno si effettua
l’operazione di chiusura, in cui si riporta la somma delle entrate e delle
uscite, con la giacenza. Il registro è conservato 2 anni dall’ultima
registrazione, insieme ai documenti giustificativi dell’entrata e dell’uscita.
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