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Stupefacenti legislazione

Stupefacenti: una sostanza si dice stupefacente quando è dotata di azione psicotropa e da abuso, tolleranza e dipendenza.
Le sostanze stupefacenti sono inserite nella tabella 7 della Farmacopea. La tabella 7 è divisa a sua volta da 4 sotto tabelle, più la tabella dei medicinali. Nella tabella dei medicinali abbiamo la suddivisione in 5 sezioni, dalla A alla E, ordinate in relazione al potenziale d’abuso, le sostanze più a rischio d’abuso nella A, quelle a meno rischio nella E. I medicinali inclusi nella sezione A necessitano di ricette a ricalco ministeriale; le sezioni B,C e D ricette non ripetibili, la sezione E ricette ripetibili.
Le sostanze incluse nella sezione A devono essere tenute in un armadio chiuso a chiave, diverso dall’armadio dei veleni.
L’acquisto di sostanze presenti nelle tabelle degli stupefacenti deve essere fatto tramite buoni d’acquisto. I buoni appartengono ad un bollettario, rilasciato ai titolari o responsabili delle farmacie dall’Ordine di Appartenenza. Per le farmacie l’uso del buono d’acquisto è necessario per le sostanze e preparazioni delle sezioni A, B, C. I produttori usano il buono d’acquisto anche per le sezioni D ed E. La farmacia può rifornirsi dei prodotti delle sezioni D ed E senza buono d’acquisto. Il buono è compilato in 4 copie: la prima rimane all’acquirente (la farmacia nel nostro caso), le altre tre si inviano al cedente. Il cedente conserva la seconda copia, la terza va inviata al Ministero della Sanità, Ufficio Stupefacenti, se l’acquirente fosse una farmacia va inviata all’ASL entro 30 giorni dalla consegna, questa operazione la effettua il cedente. La quarta copia è ritornata all’acquirente, specificando i quantitativi consegnati obbligatoriamente se non si evada completamente l’ordine. La quarta copia è il giustificativo per caricare nel registro entrata uscita stupefacenti della farmacia. Non deve accompagnare fisicamente la spedizione per forza. Il tempo di conservazione del buono acquisto è pari a quella di conservazione del registro stupefacenti, 2 anni dall’ultima registrazione.
Al momento dell’emissione dell’ordine della fornitura il buono d’acquisto va numerato, il primo gennaio di ogni anno si inizia una nuova numerazione. La quantità richiesta e consegnata è indicata in peso o volume o in numero di confezioni. L’ordine può essere evaso anche in caso di parziale fornitura, mai per fornitura eccessiva. Nel caso la richiesta non possa essere soddisfatta si restituisce il buono all’acquirente.
Per le procedure di reso uso i buoni d’acquisto, nel caso di sostanze avariate o comunque non più commercializzabili. In questo caso il farmacista comunica la quantità da restituire, il fornitore compila il proprio buono d’acquisto, inviando la seconda e la terza copia, compilate. La farmacia conserva la seconda copia come documento di scarico per due anni, la terza è inviata dalla farmacia al Ministero della Sanità entro 30 giorni dal movimento.
Le farmacie devono avere un registro entrata-uscita stupefacenti su cui annotare il carico e lo scarico delle sostanze e delle preparazioni contenute nelle sezioni A, B, C. Il registro è vidimato in ogni sua pagina dal responsabile dell’azienda sanitaria locale e dal responsabile della farmacia. Può essere in relazione al movimento di stupefacenti della farmacia, con più o meno pagine. Ogni pagina deve essere intestata ad una sola sostanza come tale, o ad una preparazione con corrispettivo dosaggio, oppure alla confezione e la registrazione dovrà essere fatta tenendo conto della dose o delle confezioni. Alla fine di ogni pagina deve essere riportato il numero di pagina dello stesso o di un altro registro sul quale si continua la registrazione. Bisogna fare l’operazione tra i prodotti entrati ed usciti e quindi la giacenza nel caso in cui non si continui nella pagina seguente la registrazione. Si può dedicare un numero proporzionato di pagine ad una sostanza in previsione al movimento previsto. Le registrazioni vanno eseguite entro 48 ore dall’operazione. Al 31 Dicembre di ogni anno si effettua l’operazione di chiusura, in cui si riporta la somma delle entrate e delle uscite, con la giacenza. Il registro è conservato 2 anni dall’ultima registrazione, insieme ai documenti giustificativi dell’entrata e dell’uscita.


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