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Tecnologia farmaceutica: legislazione per preparati e sostanze dopanti/velenose

Note di legislazione:
Veleno: Una sostanza si dice velenosa se è contenuta nella tabella 3 della Farmacopea, ma il farmacista ha potere discrezionale sulle sostanze che non fanno parte di quella tabella, potendole considerare e trattare come velenose.
Le sostanze che hanno una dose letale 50 (DL50) inferiore ai 25 mg/kg nel topo le sostanze si dicono “molto tossiche” e devono essere tenute in un armadio chiuso a chiave, separato dall’armadio degli stupefacenti, la ricetta è sempre non ripetibile, sulla ricetta le dosi devono essere scritte dal medico in lettere e non in cifre, deve essere sempre indicata la posologia, il farmacista trattiene la ricetta, trascrivendo su di essa nome e cognome dell’acquirente, che deve aver compiuto i 16 anni d’età. Il farmacista conserva le ricette per 6 mesi (può fare una fotocopia e consegnarla all’acquirente, nel caso la chiedesse) in farmacia e applica sull’etichetta il contrassegno e la dicitura “veleno”. Particolare attenzione si presta alla dose assunta nella singola assunzione e nelle 24 ore, (pro dose e pro die). Se la dose superasse i limiti indicati in Farmacopea, si chiede la presa di responsabilità del medico in calce alla ricetta, altrimenti non si può procedere con la spedibilità.
Le sostanze molto tossiche vanno chiuse nell’armadio a chiave, non i medicamenti fatti con tali sostanze. Inoltre i recipienti che le contengono devono riportare il nome della sostanza stessa e il contrassegno di sostanza velenosa.
Se la DL50 fosse maggiore di 25 mg/kg ma inferiore ai 200 mg/kg, le sostanze vanno chiuse nell’armadio dei veleni, senza applicare le altre attenzioni previste per le sostanze “molto tossiche”.
Per la vendita dei veleni non in medicamenti, ma come tali sostanze il farmacista si deve dotare di un registro copia-veleni, in cui annota la persona alla quale si consegna il veleno, la quantità, il giorno della vendita, il domicilio dell’acquirente, nonché la sua professione, in quanto è possibile vendere veleni come tali solo per fini industriali, agricoli o artigianali. Il registro non va vidimato o consegnato all’autorità sanitaria. Le dispensazioni dei veleni ai fini terapeutici non va scritto nel registro.
Ricetta: RNR

Doping: somministrazione o assunzione di farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche,fatte per modificare le condizioni psicofisiche e/o biologiche al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
Le preparazioni contenente sostanze dopanti richiedono ricetta non ripetibile, ad eccezione delle preparazioni ad uso topico che contengono i principi attivi delle seguenti classi: diuretici ed agenti mascheranti, corticosteroidi, stimolanti. Alcool se unica sostanza vietata per doping nella preparazione.
Il farmacista deve trasmettere entro il 31 Gennaio di ogni anno al Ministero della Salute- AIFA i dati riferiti all’anno precedente relativi alle quantità di principi attivi vietato per doping utilizzate e vendute. Non sono soggette alla trasmissione le quantità di alcool etilico. Il farmacista deve conservare la copia delle ricette, dei fogli di lavorazione che giustificano l’allestimento dei preparati magistrali contenenti sostanze dopanti per 6 mesi. I preparati magistrali/officinali devono riportare la seguente dicitura sull’etichetta: Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare positività ai test antidoping.
I medicinali per uso topico, contenenti diuretici o stimolanti devono riportare la dicitura: Attenzione per chi svolge attività sportiva: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. E’ vietata un’assunzione diversa, per posologia e via di somministrazione, da quelle prescritte.
I medicinali contenenti alcool etilico, come unica sostanza vietata per doping, per uso orale devono avere la dicitura: per chi svolge attività sportiva, questo preparato contiene alcool etilico e potrebbe determinare positività ai test antidoping.
I preparati per uso topico contenenti corticosteroidi non sono considerati dopanti.

Ricetta: RNR

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Sistemi di navetta malato-aspartato e DHAP-glicerolo Il NADH + H⁺ prodotto dalla glicolisi non può entrare nei mitocondri così com’è, quindi, essendo la catena mitocondriale degli elettroni interna all’organello si potrebbe pensare che il NADH resti nel citosol per fabbisogni futuri. Invece questo coenzima di ossidoriduzione partecipa attivamente alla catena di trasporto, grazie ai due sistemi navetta. Un sistema navetta è un meccanismo cellulare che permette, mediante conversioni tra substrati, l’arrivo di un substrato in alcuni distretti cellulari, irraggiungibili dal composto di partenza. Sistema navetta malato-aspartato Esiste un trasportatore del malato e dell’aspartato, perciò questi composti possono entrare ed uscire dai mitocondri facilmente. 1.        Il NADH + H si trova esternamente, non fa altro che ridurre una molecola di Ossalacetato in una di malato, passaggio inverso di quanto avviene nell’ultimo step del ciclo di Krebs. L’enzima che serve è una deidrogen

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Supposte: Nella preparazione di supposte si ha una non irrilevante perdita di materiale, dunque si eseguono i calcoli delle quantità di eccipiente e attivo in modo da preparare una supposta in eccesso rispetto a quelle date. (nel nostro caso 7 invece che 6). Per preparare delle supposte si ricorre a due metodi, in base alla quantità di principio attivo che si deve inserire all’interno delle supposte: se la quantità fosse inferiore ai 50 mg per unità, si può considerare la quantità di principio attivo trascurabile. Per determinare la quantità di eccipiente quindi taro lo stampo, preparando una miscela di eccipiente adatta alla mia preparazione, nelle dovute proporzioni, per riempire lo stampo e poi si pesano le supposte ottenute di solo eccipiente. In questo modo so quanto eccipiente devo impiegare. Se la quantità di principio attivo supera i 150 mg per unità non posso considerarla trascurabile. Quindi calcolo il peso dell’eccipiente dalla seguente formula. Q eccipiente = Q sta

Analisi dei farmaci II: prove al coccio di sostanze di interesse farmaceutico

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